domenica 28 settembre 2014

CORTE UE, IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE VA TUTELATO


CORTE UE, IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE VA TUTELATO
Se il consumatore ha firmato clausole abusive, il giudice può bloccare la finanziaria che mette all’asta la casa
Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale dei cittadini europei, e il giudice nazionale deve tenerne conto nella tutela dei consumatori contro le clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i professionisti. Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizie Ue (nella causa C-34/13), il giudice può bloccare in via provvisoria la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore, se rileva che nel contratto di credito al consumo concluso tra le parti sono contenute clausole abusive.

La Corte ha preso in esame il caso di una consumatrice polacca che aveva concluso un contratto di credito al consumo con una finanziaria, ipotecando, a garanzia del credito, la sua casa di famiglia. In seguito, la consumatrice aveva presentato ricorso contro la finanziaria per l’annullamento del contratto di credito al consumo e del contratto costitutivo della garanzia, a causa del carattere abusivo di alcune clausole contrattuali.

I giudici comunitari hanno ricordato che le clausole abusive (come quella, particolarmente gravosa per il consumatore e vantaggiosa per il professionista, che prevede l’esecuzione stragiudiziale sul bene immobile – prima casa – dato in garanzia del credito), sono vietate dalla normativa europea (Direttiva 93/13/CEE), e che gli Stati membri, a tutela dei consumatori, sono tenuti ad adottare meccanismi adeguati ed efficaci per farne cessare l’applicazione. Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione nel caso in cui il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore, dal momento che il diritto all’abitazione è intangibile ed è garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In conclusione, in presenza di clausole abusive nel contratto, il diritto all’abitazione prevale, e il giudice può imporre uno stop alla finanziaria che abbia messo all’asta la casa familiare del consumatore.

GRATUITO PATROCINIO, NUOVI LIMITI DI REDDITO


GRATUITO PATROCINIO, NUOVI LIMITI DI REDDITO
Aumenta il limite di reddito per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio scorso, il nuovo limite di reddito per poter essere ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il gratuito patrocinio è un istituto giuridico che consente alle persone non abbienti, cioè a chi è privo di un reddito minimo, di poter beneficiare dell’assistenza legale gratuita in giudizio, senza necessità di pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni stato e grado del processo e davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa e tributaria).

L’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio viene effettuato ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si verifica nel biennio precedente.

Il nuovo limite di reddito fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata del 5,6%, è pertanto fissato a 11.369,24 euro annui, rispetto al precedente di. 10.766,33 euro.

Il reddito al quale fare riferimento è il reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, cioè quello netto.

martedì 6 maggio 2014

Chiusa la petizione on line tramite il circuito internazionale “Avaaz” per scongiurare il taglio degli intercity con scalo nei centri del Cilento

L’Associazione Sicurezza Consumatori, promotrice della petizione, esprime la propria soddisfazione per l’andamento della campagna che ha visto 352 adesioni all’iniziativa, nonostante i tempi stretti dovuti alla paventata sforbiciata sugli intercity da parte di Trenitalia entro il mese di giugno. L’Associazione Sicurezza Consumatori ricorda ai Cilentani che la questione è stata oggetto di un interrogazione parlamentare e che, grazie alla nostra campagna, Trenitalia con comunicato stampa annunciava, nei primi giorni del mese di aprile, che non era stata programmata nessuna cancellazione al cambio orario di giugno. Pur considerando ciò una prima vittoria della nostra iniziativa, è  opportuno rammentare ai Cilentani che sono in  corso le analisi di merito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attese da Trenitalia per assumere definitive decisioni, quindi la partita non è chiusa. La disarticolazione e cancellazione dei servizi pubblici nel Cilento, rientra in un più ampio quadro di eliminazione progressiva dello stato sociale e di isolamento delle nostre terre, pertanto l’Associazione Sicurezza Consumatori rivolge un appello agli amministratori locali affinchè non diminuiscano la loro vigilanza in tal senso. L’Associazione Sicurezza Consumatori nel comunicare ai Cilentani che la petizione è stata formalmente inviata, in data 03/05/2014  al Presidente del Consiglio Matteo Renzi ed al Ministro Maurizio Lupi, ringrazia tutti coloro che con il loro apporto hanno reso possibile un momento di alta partecipazione democratica in difesa del proprio territorio.

domenica 6 aprile 2014

Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Ministro Economia Pier Carlo Padoan, Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi : Ci rivolgiamo a Lei per evitare il taglio degli intercity nel Cilento

Cari amici, 

l'Associazione Sicurezza Consumatori ha lanciato on line una nuova petizione e speriamo vorrete firmarla, si chiama: 
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Ministro Economia Pier Carlo Padoan : Ci rivolgiamo a Lei per evitare il taglio degli intercity nel Cilento

E' una questione molto importante e insieme possiamo fare la differenza! Se la firmerete e poi la condividerete con i vostri amici e contatti, riusciremo presto a ottenere il nostro obiettivo e potremo cominciare a fare pressione per ottenere il risultato che vogliamo.

La petizione rimarrà aperta fino alla fine di aprile.

Clicca qui per saperne di più e per firmare:
http://www.avaaz.org/it/petition/Presidente_del_Consiglio_Matteo_Renzi_Ministro_Economia_Pier_Carlo_Padoan_Ci_rivolgiamo_a_Lei_per_evitare_il_taglio_degl/?launch

Campagne come questa partono sempre in piccolo, ma crescono se persone come noi si attivano: vi prego di prendervi un momento per dare una mano firmando e spargendo subito la voce.

Grazie mille

sabato 29 marzo 2014

MENTRE L'A.D. DELLE FERROVIE MORETTI MINACCIA DI ANDARE VIA DALL'ITALIA SE GLI RIDUCONO LO STIPENDIO DI OLTRA 800.000 EURO, L’ITALIA E' STATA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA


TRASPORTO FERROVIARIO: L’ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Passeggeri ferroviari impossibilitati a far valere i propri diritti

A 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1371/2007, l’Italia non ha ancora assolto agli obblighi previsti dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari, la cui applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L’Italia, nello specifico, non ha assolti ai seguenti obblighi:
·      l’istituzione di un organismo ufficiale di vigilanza sulla corretta applicazione dei diritti dei passeggeri ferroviari
·      l’emanazione di sanzioni per l’eventuale violazione di tali diritti.

Per questo motivo l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea.

La mancata osservanza degli obblighi ha impedito ai passeggeri ferroviari in viaggio in Italia o dall'Italia verso altri paesi dell'Unione europea di far valere i propri diritti.

Ecco i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007:

    •  - Diritti di informazione
    La compagnia deve fornire informazioni: prima del viaggio (servizi a bordo e per diversamente abili, biciclette, posti per fumatori e non, cuccette e vagoni letto, ecc.); durante il viaggio (servizi a bordo, stazione successiva, ritardi, principali servizi per le coincidenze, ecc.); dopo il viaggio (procedure e uffici per i bagagli smarriti e la presentazione dei reclami).
    •  - Danni ai passeggeri
    La compagnia è responsabile per danni ai passeggeri (copertura assicurativa minima per passeggero fissata a € 310.000) e ai bagagli, oltre al danno derivante da ritardo e cancellazioni del servizio, salvo circostanze eccezionali (condizioni meteo, disastri naturali, atti di guerra, terrorismo)


     – Responsabilità della compagnia ferroviaria per decesso o lesioni al passeggero. In caso di decesso del passeggero o di lesioni occorse a bordo o durante le operazioni di salita e discesa dal convoglio, per danni non eccedenti € 220.000la compagnia non può in nessun caso escludere la propria responsabilitàPer importi superiori a 220.000 euro, la compagnia può essere scagionata se prova che non c’è stata negligenza nell’erogazione del servizio o se il danno è stato causato dallo stesso passeggero. I passeggeri hanno diritto a pagamenti anticipatiper coprire spese urgenti successive ad un incidente.

    Per danni al bagaglio o lesioni conseguenti ad incidente la compagnia è tenuta a compensare il passeggero fino ad un massimo di € 1.800.

     – Responsabilità della compagnia ferroviaria in caso di ritardo, perdita della coincidenza o soppressione del servizio. Ai passeggeri oltre all’assistenza (pasti, pernottamenti e trasporti alternativi), deve essere data la possibilità di scegliere tra:
    ·      rimborso del prezzo pieno del biglietto riprotezione su un viaggio alternativo

    Persone a mobilità ridotta

    Le persone diversamente abili e a mobilità ridotta hanno diritto alladovuta assistenza sia a bordo sia nella salita e discesa dai convogli e nei trasferimenti per le coincidenze. Tale assistenza dovrà essere prestata a titolo gratuito, previa richiesta nei tempi stabiliti.
    Per saperne di più contattare: AS.SI.CON . Via G.B. Falcone n.67 1° piano pal.Vinci Sapri – Tel.0973/392242- 333/5280755-347/5026196; fax: 0973/392242 giorni di ricevimento - giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 AS.SI.CON. http://assiconsumatori.blogspot.com/ assiconconsumatori@gmail.com


STRISCE BLU : SE SI SFORA L'ORARIO NON SEMPRE E' DOVUTA LA MULTA




Si è conclusa la diatriba tra Ministero dei Trasporti e i Comuni relativa all’irrogazione della multa per sforamento dell’orario di parcheggio sulle strisce blu.

Fermo restando che la multa va elevata a chi non ha pagato la sosta, il Ministero dei trasporti ravvedeva come illegittima la richiesta avanzata  dai Comuni agli automobilisti che, per vari motivi, pur avendo pagato regolarmente la sosta per un certo orario, lo sforavano. Per il Ministero i Comuni erano autorizzati a richiedere solo la differenza per la permanenza non pagata.

L’accordo intervenuto tra Ministero dei Trasporti e i Comuni ha stabilito quanto segue:
·      la regolamentazione della sosta è di competenza dei Comuni
·      i Comuni possono elevare una sanzione pecuniaria in caso di sforamento solo in presenza di una ”specifica previsione” approvata con atto deliberante.

In questo modo si è voluto affermare che le regole devono essere rispettate da tutti, consumatori e Comuni, ma anche che le norme non possono essere interpretate a proprio piacimento e discrezione, tra l’altro sulle spalle dei consumatori.

Fermo restando che gli automobilisti in difetto devono pagare per rispetto degli altri automobilisti corretti e delle leggi in vigore, vediamo come si devono comportare a seconda dei vari casi.

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in assenza di specifica previsione del Comune
·      Se non ha ricevuto ancora la multa: deve pagare la differenza
·      Se ha ricevuto la multa: può presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto

Automobilista che ha sforato l’orario di sosta in presenza di specifica previsione del Comune
·      L’automobilista deve pagare la sanzione pecuniaria prevista.

sabato 25 gennaio 2014

LA GARANZIA NON È UN OPTIONAL!


SULL’ACQUISTO DI UN BENE DI CONSUMO LA GARANZIA NON È UN OPTIONAL!

 È bene ricordare che l’acquisto dei beni di consumo, siano elettrodomestici o capi d’abbigliamento, è tutelato da una garanzia legale della durata di 24 mesi.
Recentemente, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a seguito di alcuni episodi, ha voluto richiamare l’attenzione sulla materia. Riteniamo di fare cosa gradita e giusta riportando integralmente la guida dell’Autorità sulla garanzia. Ricordiamo inoltre che la garanzia non è un optional e che è sempre valida, anche in periodo di saldi.
1. Che cos’è la garanzia legaleLa garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.
2. Nei confronti di chi può essere fatta valere
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore.
3. Contenuto della garanzia legaleIn presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.
4. Durata della garanzia legaleLa garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.
5. Obblighi del venditoreIl venditore deve:
  • prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica;
  • riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.
6. Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionaliLe garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.
7. I poteri di intervento dell’AntitrustI comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 5.000.0000 euro. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie. Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione di misure per informare adeguatamente i consumatori.
8. A chi rivolgersiL’Antitrust ha un numero verde (800166661) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, per richiedere chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del sito www.agcm.it, e inviarlo direttamente via internet in formato elettronico, oppure via fax al numero 0685821256, o via posta all’indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza Verdi, 6/a - 00198 Roma.